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Definizione
di brevetto
Il BREVETTO è lo strumento giuridico che conferisce all'autore di un'invenzione
il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, ossia
il diritto di escludere terzi dall'attuare l'invenzione e dal trarne profitto.
Il brevetto rappresenta pertanto un monopolio legale, se pur limitato
territorialmente e temporalmente. Tale monopolio legale si giustifica
con il fatto che il sistema brevettuale è basato su una forma di scambio:
il titolare del brevetto riceve protezione per la propria invenzione e
in cambio è obbligato a svelare e a descrivere l'invenzione. Le domande
di brevetto e i brevetti già concessi sono infatti pubblicati dagli uffici
brevetti di tutto il mondo e ciò li rende una primaria fonte di informazione
tecnico-scientifica. Offrendo protezione in cambio di divulgazione, il
sistema brevettuale crea incentivi ad investire in ricerca e sviluppo
e garantisce alla società l'acquisizione immediata delle idee innovative.
Oggetto di brevetto
Possono costituire OGGETTO DI BREVETTO:
- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- i modelli ornamentali;
- le nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura
20 anni per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità e da 5 fino
a 25 anni per i modelli ornamentali. Per le nuove varietà vegetali i diritti
esclusivi nascenti dal brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto
stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso). Per le topografie
di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione
durano 10 anni.
Requisiti di brevettabilità 
I REQUISITI affinchè un'invenzione possa costituire oggetto di brevetto
sono:
- novità: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato
della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato
reso accessibile al pubblico, in Italia e all'estero, prima della data
del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od
orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo;
- attività inventiva: l'invenzione non deve risultare in modo evidente
dallo stato della tecnica, ossia non deve apparire ovvia per una persona
esperta del ramo cui l'invenzione attiene;
- applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto
di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico
e al buon costume.
Esclusioni dalla
brevettabilità
NON
SONO peraltro CONSIDERATE INVENZIONI:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento
chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco
o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento
delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici
o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
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