|
| Editoriale | Abbiamo letto per voi | Casi clinici | L´esperto risponde | Le tesi in diagnostica per immagini | Refreshments |
|
Parola d'ordine PREVENTIVO
PAROLA D’ORDINE: PREVENTIVO Preventivo. Non deve richiamare i ricorrenti incubi di taccagni sempre dolenti a fronte di spese. Deve, piuttosto, illuminare l’originale praeventus, cioè quello che si fa in precedenza, in anticipo. Se si riesce a rendere familiare il grigio termine e se si riesce a ricordarne l’importanza anche nell’umano labor (triste cosa che, ahimè, abbiamo imparato essere non scevra di rischi), allora, forse, si riesce a vedere più chiaro anche il complesso castello di regole, leggi e decreti che si prefiggono di regolamentare, per rendere più sicuro, ogni tipo di attività. Già, riflettiamo: l’innovazione della conosciuta legge 626 è, in prima istanza, proprio quella di indurre alla valutazione preventiva per tutte le possibili e attendibili cause di rischio per gli operatori; cause spesso riducibili, ma sempre inevitabilmente connesse alla stessa attività. Se appare chiaro il quadro formativo da tempo necessario per cominciare ogni attività, allora anche le pratiche a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti non possono che seguire la stessa filosofia. E’ questa, a mio personalissimo avviso, la qualificante accelerazione che il recente decreto legislativo 241/00* ha portato alla vigente legislazione in materia di radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 230/95) allineandola, volenti o nolenti, alle quasi ormai datate disposizioni europee. Non ho usato il termine pratica per evitare l’abuso di attività; ho semplicemente cercato di evidenziare il nuovo spirito della legge, già evidente nelle nuove definizioni: è pratica ogni attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale … (… omiss). Aumentare sì, ma quanto? Eureka, potenza dell’Europa, la legge lo definisce persino, stabilendo un limite chiaro che consente di determinare con chiarezza cosa sia o meno degno di attenzione. E, si noti bene, la definizione di pratica comprende qualsiasi impiego (incluso quindi anche il campo veterinario trattato alla pari delle attività mediche o industriali) e mezzo (sorgenti radiogene o isotopiche). E’ un passo non da poco. Identificata la pratica, cioè riconosciuto il superamento del livello di rischio minimo atto a definirla tale, il passo successivo resta la corretta valutazione del rischio connesso ad essa. Ben venga allora l’esperto qualificato (“vota Antonio, vota Antonio!”**) che, sulla base delle indicazioni che il committente gli fornisce, valuta il livello di rischio per tutti gli individui e la popolazione direttamente o indirettamente interessati. Valutato preventivamente il rischio, predisposte e progettate le necessarie contromisure, occorre quindi provvedere a dare “comunicazione preventiva” di pratica alle autorità competenti almeno trenta giorni prima dell’inizio della attività: il datore di lavoro comunicherà i dati della sua sezione mentre l’esperto qualificato garantirà per i parametri e le valutazioni tecniche di competenza. Basta quindi con le comunicazioni successive alla detenzione della sorgente radiogena (che senso avevano?); basta con il loro mero ripetersi in occasione di eventi che non modificavano la sostanza delle cose (ad esempio la sostituzione di un tubo radiologico obsoleto o fuori uso). Già, ma basta anche alle situazioni in cui AcquistiamoIlRadiologicoPoiVedremo, basta alla improvvisazione, forzata spesso dalla buona fede, che comunque male si concilia con la nuova formazione. Sì perché sicurezza, e quindi anche radioprotezione, devono essere sempre tagliandi dell’unica cultura della professione. Danilo Santuari * Decreto Legislativo del Governo n° 241 del 26/05/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.“, pubblicato su G.U. S.O. n° 203 del 31/08/2000 ** Antonio De Curtis, in arte Toto’ (si accettano aiuti circa il titolo del film) |
|