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L´esperto risponde
Vademecum per l’installazione di uno studio di radiologia veterinaria

Vademecum per l’installazione di studio di radiologia veterinaria.

 

L’installazione di uno studio di radiologia veterinaria comporta l’osservazione di molteplici norme e leggi sia in materia tecnica che amministrativa.

Per questo è opportuno rivolgersi a fidati professionisti, in grado di adempiere con completezza a quanto richiesto dalla legge.

Cerchiamo di descrivere, in forma essenziale, alcuni aspetti per una sicura installazione di apparecchiature a raggi X: i link nel testo rimandano agli articoli della vigente legislazione in materia di radioprotezione (D.Lgs 230 del 1995) alla quale si rimanda comunque per una più completa trattazione del tema.

La dizione “datore di lavoro” indicata nella seguente descrizione può apparire austera, ma è stata preferita alla più professionale “medico veterinario” per mantenere distinte le responsabilità di legge tra datore di lavoro e il medico veterinario che, come talvolta accade, possono non essere la stessa persona.

 

1   Appena individuato il sito di installazione  occorre rivolgersi ad un esperto qualificato (EQ) per la valutazione e il progetto del nuovo  impianto.

 La nomina dell’EQ deve avvenire con formale  lettera di incarico e di accettazione da parte del professionista. Comunicazione del nominativo dell’esperto qualificato deve inoltre venire trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

 

 

 

2 Il datore di lavoro comunica poi all’EQ, con apposita relazione scritta, le caratteristiche dell’impianto da installare (numero e tipo di apparecchiature, tipologia dei locali) nonché tutti gli elementi e le informazioni necessarie  inerenti l’attività. Con questi dati l’EQ procede alla valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti e redige il progetto di installazione completo di tutte le necessarie misure di radioprotezione.

 

 

3   Al termine dei lavori di preparazione dello studio (sistemazione schermature, barriere, sicurezze), l’EQ verifica la corretta esecuzione del progetto e rilascia il benestare all’installazione dell’apparecchiatura radiologica.

Entro trenta giorni PRIMA della detenzione della  macchina radiogena il datore di lavoro congiuntamente all’esperto qualificato effettua  comunicazione preventiva di pratica alle autorità competenti

 

 

4   A installazione avvenuta l’EQ effettua la prima verifica dell’impianto: verifica le dosi stimate in sede di valutazione del rischio, classifica le zone di lavoro, il personale, redige congiuntamente al responsabile dell’impianto radiologico le norme di radioprotezione e quanto altro necessario per una corretta e completa sorveglianza di radioprotezione. Al termine redige i verbali di sorveglianza sul registro di valutazione di radioprotezione vidimato dallo stesso esercente (non è piu’ richiesta la vidimazione da parte della Direzione del Lavoro).

L’attività può iniziare !

 

 

5  Indicazioni finali:

 

a)      il datore di lavoro (che non sempre è l’utilizzatore della apparecchiatura) rende edotti i lavoratori dei rischi derivanti dalla attività con l’impiego di radiazioni ionizzanti (formazione e informazione);

b)      il datore di lavoro deve stipulare con l’INAIL l’assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti. L’importo del premio annuale è funzione del numero e del tipo delle sorgenti radiogene detenute;

c)      I controlli di qualità su apparecchiature radiologiche non sono applicabili sulle apparecchiature per radiologia veterinaria: tuttavia nella valutazione delle caratteristiche radiometriche del fascio condotte dall’EQ alcune verifiche qualitative sul fascio di radiazioni e sulla apparecchiatura sono necessariamente eseguite.

 

 

Pagina aggiornata :Wed Jan 21 18:29:06 2004